L'onere probatorio che incombe sulle parti laddove le medesime volessero proporre un'azione di responsabilità contrattuale o extracontrattuale è, ovviamente, diverso. In materia di responsabilità contrattuale vige la disposizione dettata dall'art. 1218 c.c. , quindi l'attore può dar conto del proprio diritto e dell'esigibilità della prestazione e della mancanza di essa semplicemente deducendola. E' il debitore che è gravato dell'onere di dimostrare di non aver potuto adempiere per una causa a lui non imputabile. Invece nella responsabilità extracontrattuale colui che agisce è tenuto a dimostrare non solo l'esistenza del danno e l'esatto ammontare dello stesso ma finanche la riconducibilità di detto evento ad una condotta imputabile al soggetto contro il quale si agisce (nesso causale).

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La disciplina dell'onere probatorio
Differenze onere probatorio tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale.
Avv. Piero Angelucci30 aprile 20265 min di lettura