Omesso Versamento Ritenute per €343.504: Assoluzione per Difetto di Dolo — Studio Legale Piero Angelucci
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Omesso Versamento Ritenute per €343.504: Assoluzione per Difetto di Dolo

Il Tribunale di Alessandria ha assolto il presidente di una cooperativa sociale dall'omesso versamento delle ritenute per l'anno 2008, riconoscendo il difetto dell'elemento soggettivo a fronte di crediti verso la ASL pari al 41% del totale esigibile.

Piero Angelucci5 novembre 20236 min di lettura

Il Caso


Il presidente del Consiglio di Amministrazione di una cooperativa sociale che gestiva servizi assistenziali in regime di convenzione con la ASL veniva imputato ai sensi dell'art. 10-bis del D.Lgs. 74/2000 per **omesso versamento delle ritenute** relative all'esercizio 2008, pari a **€343.504,18**.


L'imputato, difeso dall'Avv. Piero Angelucci, non percepiva alcun emolumento per la carica.


Gli Elementi Difensivi


L'esame dell'imputato e la documentazione prodotta dalla difesa hanno dimostrato che:


  • Fu nominato presidente nel **dicembre 2008** di una cooperativa già in difficoltà finanziarie
  • La ASL corrispondeva il 50% della retta degli utenti convenzionati
  • Nel primo semestre 2009, la cooperativa vantava un **credito scaduto verso la ASL** di €1.418.563,41, più €214.442,94 verso il Comune
  • Il costo del personale assorbiva il **65% delle rette**
  • L'affidamento bancario era di soli **€150.000**, utilizzabile solo per sconto fatture
  • L'imputato aveva scelto di privilegiare il pagamento degli stipendi per non interrompere l'erogazione del servizio
  • Aveva concordato un **piano di rateizzazione** con l'Agenzia delle Entrate, onorando 10 delle 20 rate previste fino alla data del fallimento

  • I bilanci evidenziavano crediti pari a **3,4 e 3,9 milioni di euro** nei due anni, corrispondenti al 41% dei crediti esigibili.


    La Decisione del Tribunale


    Il Pubblico Ministero aveva chiesto la prescrizione, ma il Tribunale ha preferito la formula più favorevole. Con sentenza del 19 giugno 2017, il Tribunale ha pronunciato l'**assoluzione perché il fatto non costituisce reato**, riconoscendo:


  • Una situazione di **illiquidità evidente**, non ascrivibile a responsabilità dell'imputato
  • Una **causa di forza maggiore** ostativa al pagamento dell'obbligazione tributaria
  • Il **difetto dell'elemento soggettivo** (dolo): l'imputato non avrebbe potuto far fronte al debito neppure utilizzando integralmente il modesto affidamento bancario

  • Principi Giuridici Rilevanti


  • Anche in presenza di prescrizione, il giudice deve pronunciare l'assoluzione ai sensi dell'art. **129, comma 2, c.p.p.** se risulta evidente l'innocenza
  • Il **dolo specifico** dell'omesso versamento viene meno quando l'inadempimento è determinato da cause esterne non controllabili
  • Il tentativo di concordare **rateizzazioni** dimostra la volontà di adempiere

  • Rilevanza Pratica


    Per gli amministratori di cooperative e società di servizi che operano con enti pubblici, questa sentenza ribadisce che la crisi di liquidità causata dai ritardati pagamenti della Pubblica Amministrazione può escludere la responsabilità penale. È essenziale documentare i crediti vantati e i tentativi di rateizzazione.