Assoluzione da Bancarotta Fraudolenta: L'Ex Amministratore Non Risponde dei Fatti Successivi alla Cessazione della Carica — Studio Legale Piero Angelucci
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Assoluzione da Bancarotta Fraudolenta: L'Ex Amministratore Non Risponde dei Fatti Successivi alla Cessazione della Carica

Il Tribunale di Milano ha assolto l'imputato dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, accertando che i fatti contestati si erano verificati dopo la cessazione dalla carica di amministratore.

Piero Angelucci25 gennaio 20246 min di lettura

Il Caso


L'imputato aveva ricoperto la carica di **amministratore unico** di una società operante nel commercio di mobili, con diversi punti vendita sul territorio nazionale, dal giugno 2010 all'agosto 2014. La società veniva successivamente dichiarata fallita.


Il Pubblico Ministero contestava all'imputato due capi d'imputazione:


  • **Bancarotta fraudolenta per distrazione** (capo A): distrazione di beni mobili per €143.836,01 mediante cessione a un'altra società senza corrispettivo
  • **Bancarotta fraudolenta documentale** (capo E): sottrazione o distruzione dei libri e delle scritture contabili

  • La Strategia Difensiva


    La difesa, nel giudizio abbreviato, ha dimostrato attraverso la documentazione prodotta che:


    1. I **pagamenti contestati** erano stati effettuati a partire dal novembre 2014, quando l'imputato aveva già cessato la carica

    2. Le **perdite più consistenti** nel patrimonio della fallita si erano registrate nel 2015, dopo la cessazione della carica

    3. Tutta la **documentazione contabile** relativa al periodo 2012-2015 era stata riconsegnata dall'imputato al nuovo amministratore nel luglio 2016, come attestato da apposito documento sottoscritto per ricevuta


    La Decisione del Tribunale


    Il Tribunale di Milano, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, ha pronunciato sentenza di **assoluzione per non aver commesso il fatto** su entrambi i capi d'imputazione:


  • Per il **capo A** (distrazione): i pagamenti e le operazioni anomale erano avvenuti in un periodo successivo alla cessazione della carica di amministratore
  • Per il **capo E** (bancarotta documentale): la documentazione contabile era stata integralmente riconsegnata, dimostrando la totale estraneità dell'imputato alla condotta contestata

  • Principi Giuridici Rilevanti


  • La **responsabilità penale è personale**: l'ex amministratore non risponde dei fatti commessi dopo la cessazione della carica
  • La **prova della riconsegna** della documentazione contabile esclude la responsabilità per bancarotta documentale
  • Nel giudizio abbreviato, l'onere probatorio si gioca sulla **documentazione acquisita**: la produzione difensiva è stata determinante

  • Rilevanza Pratica


    Questa sentenza dimostra l'importanza di:


  • **Documentare** la cessazione della carica di amministratore con data certa
  • Conservare la prova della **riconsegna delle scritture contabili** al successore
  • In caso di fallimento societario, verificare attentamente la **cronologia** degli atti contestati rispetto al periodo di carica